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Yacht Club Bergamo Città dei Mille Associazione Sportiva Dilettantistica costituita in forma di associazione non dotata di personalità giuridica (ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.)
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dellordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per lavvio, laggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, lassociazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Lassociazione si prefigge di istituire scuole di avviamento alla disciplina velica il suo perfezionamento teorico pratico a tutti i livelli: dal rilascio di attestati interni allassociazione al conseguimento di brevetti in genere e patenti inerenti al diporto nautico. Lassociazione potrà promuovere e diffondere la propria attività mediante manifestazioni pubbliche, conferenze stampa, materiale informativo e ogni altra iniziativa approvata dal Consiglio Direttivo che possa permettere il raggiungimento dello scopo sociale. 3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalluguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dellattività velica. 5. L'Associazione simpegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Leventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dellaccettazione della domanda di ammissione. 4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. Lesercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dellassociazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dellassociato minorenne. 5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 6. L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che pratichino lattività velica o ricoprano cariche elettive in seno allAssociazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali allinterno dellAssociazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. 3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. 4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dallAssemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dellAssociazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con linteressato. 3. L'associato radiato non può essere più ammesso. 4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti allintegrale pagamento delle quote associative per lanno in corso.
a) l'Assemblea generale dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) Il Collegio dei Probiviri.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima delladunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dellassemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e lora delladunanza e lelenco delle materie da trattare. 3. LAssemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta luniversalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 4. La convocazione dellassemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono lordine del giorno. b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. 5. Lassemblea dovrà essere convocata presso la sede dellAssociazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute allassemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. 7. Lassemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse. 8. Lassistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dellassemblea sia redatto da un notaio. 9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e lordine delle votazioni. 10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri due associati.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dellAssociazione, nonché in merito allapprovazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dellAssociazione, che non rientrino nella competenza dellassemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4. 3. Lassemblea ordinaria funge anche da organo giurisdizionale di primo grado per la definizione di vertenze di indole morale che possano sorgere fra il Consiglio Direttivo ed i Soci o fra Soci e Soci oppure, con funzioni di arbitro, intervenire alle vertenze aventi contenuto patrimoniale relative alladempimento degli obblighi sociali. Le sanzioni disciplinari potranno contemplare sia la sospensione temporanea dalla partecipazione allattività associativa e sia lallontanamento definitivo del socio dallassociazione. Successivamente alla pronuncia in merito da parte dellAssemblea dei Soci è ammesso il ricorso di secondo grado presso il Collegio dei Probiviri.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Trascorsa unora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dellAssociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nellambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. In caso di parità prevale il voto del presidente. 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo lassemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dellamministrazione ordinaria dellAssociazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. 3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo lassemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dellamministrazione ordinaria dellAssociazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea; c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dallart. 8, comma 4; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) attuare le finalità previste dallo statuto e lattuazione delle decisioni dellassemblea dei soci.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 3. In occasione della convocazione dellassemblea ordinaria, che riporta allordine del giorno lapprovazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
2. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è considerato di secondo grado e cioè successivamente alla pronuncia in merito da parte dellAssemblea dei Soci, organo di primo grado come regolamentato allart. 10. 3. Il rifiuto di sottostare al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri nelle condizioni suddette comporta lespulsione di diritto dallo YCBG. 4. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e di due supplenti eletti dallAssemblea fra i Soci. 5. La durata della carica è di tre anni e alla scadenza del mandato potranno essere nominati coloro che sono soci da almeno due anni. 6. Lincarico di Probiviro è incompatibile con le altre cariche.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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